Scadenze per Imposte sostitutive del 16-06-2016
Imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato in regime di risparmio amministrato
Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato)
Istituti di credito e intermediari finanziari: Versamento imposta sostitutiva
Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici
Istituti di credito e intermediari finanziari: Versamento imposta sostitutiva
Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.
Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio
Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente
Conferimenti in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari: Versamento delle imposta sostitutiva sul reddito e dell'Irap da parte dei contribuenti non interessati dagli studi di settore
Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate
Riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali: versamento imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili da parte dei contribuenti non interessati dagli studi di settore
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili. N. B. Ai sensi dell'art. 3 del D. M. 3 marzo 2008 l'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali
Imposta sostitutiva sui disallineamenti derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza: Versamento in unica soluzione da parte dei contribuenti non interessati dagli studi di settore
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione
PF non titolari di partita iva e non partecipanti a società e/o enti interessati dagli studi di settore: Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione
PF titolari di partita iva non interessate dagli studi di settore e non partecipanti a società e/o enti interessati dagli studi di settore: Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione
Contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e non sono interessati dagli studi di settore né partecipano a società e/o enti interessati dagli studi di settore: versamento del primo acconto 2016 e del saldo 2015 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2016, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione